All'amico chattatore voglio dedicare ancora qualche minuto, somministrandogli alcune informazioni, che gli sono sfuggite.
L'articolo 4 del decreto Legge n. 23 del 2011, introduce la Tassa di Soggiorno, una tassa a carico di coloro, non residenti, che alloggiano in strutture ricettive nel territorio nazionale. L'imposta è a discrezione dei Comuni e non tutti possono applicarla, poichè la legge indica espressamente che possono adottarla solo i Comuni capoluogo di Provincia, Unioni di Comuni e COMUNI PRESENTI NEGLI ELENCHI REGIONALI DELLE LOCALITA' TURISTICHE (Alba Adriatica è nell'elenco della regione Abruzzo) e le città d'arte.
Il Comune interessato ha il potere, per mezzo di delibera, di indicare le figure esenti e le riduzioni opportune.
L'imposta viene riscossa dai gestori degli esercizi ricettivi.
Gli introiti vengono utilizzati solo per il mantenimento dei servizi sociali, per la cura dell'ambiente, del verde, del demanio pubblico e delle strutture viarie.
Se 9.000 comuni d'italia non hanno adottato la tassa in questione, evidentemente non avevano tutti i requisiti di legge per farlo. Sono io adesso a chiedermi, se lo scrittore notturno, avrà il coraggio di rispondermi.
Nonostante tutto, sei sempre un caro amico un tantino testardo.
(nm)
Il Comune interessato ha il potere, per mezzo di delibera, di indicare le figure esenti e le riduzioni opportune.
L'imposta viene riscossa dai gestori degli esercizi ricettivi.
Gli introiti vengono utilizzati solo per il mantenimento dei servizi sociali, per la cura dell'ambiente, del verde, del demanio pubblico e delle strutture viarie.
Se 9.000 comuni d'italia non hanno adottato la tassa in questione, evidentemente non avevano tutti i requisiti di legge per farlo. Sono io adesso a chiedermi, se lo scrittore notturno, avrà il coraggio di rispondermi.
Nonostante tutto, sei sempre un caro amico un tantino testardo.
(nm)
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