ARTICOLO 1° - E' costituita
un’Associazione civica denominata "RISVEGLIO
ALBENSE"
ARTICOLO 2° - L'Associazione ha durata illimitata,
ma può comunque sciogliersi con le modalità previste nell’articolo 13°
ARTICOLO 3° - La sede dell'Associazione
è in Alba Adriatica
ARTICOLO 4° - L'Associazione civica “risveglio albense” ha lo scopo in
generale di:
a) Migliorare
l'organizzazione civica della collettività; promuovere ogni incontro pratico e
costruttivo a favore della comunità; favorire il confronto sincero tra gli
uomini indipendentemente da diversità politiche, religiose, di razza o d'altro;
collaborare con quelle istituzioni locali, comunali, provinciali, e regionali,
che nei propositi o intenti siano volutamente aperte alla fattiva
collaborazione cittadina;
b) Difendere
i diritti essenziali della comunità, ossia quelli necessari per i bisogni della
vita, dai diritti utili, che ricavano solo vantaggi economici personali;
c) Propendere
allo sviluppo della legislazione affinchè sia adeguata alla realtà sociale, al
benessere della società e alle necessità del paese;
d) Difendere
il pieno esercizio delle libertà pubbliche ed il rispetto dei diritti delle
persone, puntando soprattutto sulla trasparenza legislativa, necessaria alla
ricerca della Verità e alla difesa della Giustizia sociale e civile;
e) Organizzare
conferenze, riunioni , convegni su temi di interesse giuridico e sociale che
abbiano rapporto con la comunità e le attività territoriali;
f) Stabilire
legami tra le varia entità sul territorio, promuovendo lo sviluppo di un alto
spirito di solidarietà, e favorendo lo svolgimento dei valori comuni e delle
virtù sociali.
g) Adoperarsi
per promuovere ovunque un potenziamento delle strutture sociali e un maggior
impulso nell'industria, nel commercio, nello sport, nello studio, nel turismo e
in tutte le corrette espressioni della vita pubblica;
ARTICOLO 4° bis - L'Associazione potrà
intraprendere qualsiasi azione riterrà opportuna al perseguimento dei propri
scopi. Potrà promuovere attività sociali e presentare in elezioni politiche o
amministrative proprie liste o sostenere specifiche candidature, organizzare
attività assistenziali, di ricerca, di divertimento, culturali o altro.
ARTICOLO 5° - Possono essere Soci
dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano domanda
al Consiglio dei Promotori il quale deciderà a suo insindacabile giudizio,
senza essere tenuto a motivare l'eventuale rifiuto.
ARTICOLO 6° - I Soci si distinguono in
Promotori, Sostenitori e Aderenti :
sono PROMOTORI coloro che operano
concretamente e continuamente nell'attività dell'Associazione, sono SOSTENITORI
coloro che vi collaborano solo saltuariamente, sono ADERENTI coloro che pur non
operando concretamente nell'Associazione ne fanno parte.
ARTICOLO 7° - Il Socio Promotore ha
diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, di votare nelle
assemblee, di eleggere ed essere eletto alle cariche sociali. Il Socio
Sostenitore ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di votare
alle Assemblee. Il Socio Aderente ha diritto di usufruire di tutte le attività
dell'Associazione.
ARTICOLO 8° - Spetta insindacabilmente
al Consiglio dei Promotori l'attribuzione e la revoca al Socio delle qualifiche
di Promotore, Sostenitore e Aderente.
ARTICOLO 9° - I Soci Promotori e
Sostenitori definiscono il programma annuale dell'Associazione e lo sostengono
con il loro libero contributo finanziario e lavorativo. L'Associazione può
ricevere danaro, donazioni, lasciti.
ARTICOLO 10° - Gli Organi dell'Associazione
sono i seguenti:
a) Consiglio dei Promotori
b) Assemblea Generale/Ordinaria
ARTICOLO 11° - L'Assemblea
Generale/Ordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio dei Promotori lo
riterrà opportuno
ARTICOLO 12° - Le assemblee sono
convocate mediante e-mail o con comunicazione esposta nel BLOG INTERNET
dell’Associazione o con qualsiasi altro mezzo la tecnologia in futuro renderà
disponibile.
ARTICOLO 13° - L’Assemblea é presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Promotori o da chi ne fa le veci. Le modifiche
allo statuto vengono esaminate dal Consiglio dei Promotori e devono essere
approvate dalla maggioranza assoluta (la metà più uno) del numero totale dei
Soci Promotori. Lo scioglimento dell’Associazione viene decisa ed approvata dai
2/3 del Consiglio dei Promotori.
ARTICOLO 14° -. Il Consiglio dei
Promotori si compone di almeno 3 membri.
Il Consiglio elegge tra i propri membri
il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere
ARTICOLO 15° - Al Presidente del
Consiglio dei Promotori spettano i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, inclusa la firma e rappresentanza legale dell’Associazione in
giudizio e di fronte a terzi. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente del Consiglio dei Promotori le sue funzioni verranno prese dal
Vicepresidente con firma congiunta del Tesoriere.
ARTICOLO 16° - Gli scritti e le
pubblicazioni, le interviste e le dichiarazioni che riguardano l’Associazione
verranno stampati, effettuati, diffusi sotto la responsabilità del Presidente
del Consiglio dei Promotori, il quale fungerà anche da Direttore responsabile
delle pubblicazioni e delle trasmissioni.
Qualsiasi controversia tra Soci ed
Associazione sarà affidata esclusivamente al Consiglio dei Promotori.

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