lunedì 15 ottobre 2012

STATUTO Associazione civica



 

 
ARTICOLO 1° - E' costituita un’Associazione civica denominata "RISVEGLIO ALBENSE"

ARTICOLO 2° - L'Associazione ha durata illimitata, ma può comunque sciogliersi con le modalità previste nell’articolo 13°

ARTICOLO 3° - La sede dell'Associazione è in Alba Adriatica

ARTICOLO 4° - L'Associazione civica “risveglio albense” ha lo scopo in generale di:

a) Migliorare l'organizzazione civica della collettività; promuovere ogni incontro pratico e costruttivo a favore della comunità; favorire il confronto sincero tra gli uomini indipendentemente da diversità politiche, religiose, di razza o d'altro; collaborare con quelle istituzioni locali, comunali, provinciali, e regionali, che nei propositi o intenti siano volutamente aperte alla fattiva collaborazione cittadina;

b) Difendere i diritti essenziali della comunità, ossia quelli necessari per i bisogni della vita, dai diritti utili, che ricavano solo vantaggi economici personali;

c) Propendere allo sviluppo della legislazione affinchè sia adeguata alla realtà sociale, al benessere della società e alle necessità del paese;

d) Difendere il pieno esercizio delle libertà pubbliche ed il rispetto dei diritti delle persone, puntando soprattutto sulla trasparenza legislativa, necessaria alla ricerca della Verità e alla difesa della Giustizia sociale e civile;

e) Organizzare conferenze, riunioni , convegni su temi di interesse giuridico e sociale che abbiano rapporto con la comunità e le attività territoriali;

f) Stabilire legami tra le varia entità sul territorio, promuovendo lo sviluppo di un alto spirito di solidarietà, e favorendo lo svolgimento dei valori comuni e delle virtù sociali.

g) Adoperarsi per promuovere ovunque un potenziamento delle strutture sociali e un maggior impulso nell'industria, nel commercio, nello sport, nello studio, nel turismo e in tutte le corrette espressioni della vita pubblica;

 

ARTICOLO 4° bis - L'Associazione potrà intraprendere qualsiasi azione riterrà opportuna al perseguimento dei propri scopi. Potrà promuovere attività sociali e presentare in elezioni politiche o amministrative proprie liste o sostenere specifiche candidature, organizzare attività assistenziali, di ricerca, di divertimento, culturali o altro.

ARTICOLO 5° - Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano domanda al Consiglio dei Promotori il quale deciderà a suo insindacabile giudizio, senza essere tenuto a motivare l'eventuale rifiuto.

ARTICOLO 6° - I Soci si distinguono in Promotori, Sostenitori e Aderenti :

sono PROMOTORI coloro che operano concretamente e continuamente nell'attività dell'Associazione, sono SOSTENITORI coloro che vi collaborano solo saltuariamente, sono ADERENTI coloro che pur non operando concretamente nell'Associazione ne fanno parte.

ARTICOLO 7° - Il Socio Promotore ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, di votare nelle assemblee, di eleggere ed essere eletto alle cariche sociali. Il Socio Sostenitore ha diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di votare alle Assemblee. Il Socio Aderente ha diritto di usufruire di tutte le attività dell'Associazione.

ARTICOLO 8° - Spetta insindacabilmente al Consiglio dei Promotori l'attribuzione e la revoca al Socio delle qualifiche di Promotore, Sostenitore e Aderente.

ARTICOLO 9° - I Soci Promotori e Sostenitori definiscono il programma annuale dell'Associazione e lo sostengono con il loro libero contributo finanziario e lavorativo. L'Associazione può ricevere danaro, donazioni, lasciti.

ARTICOLO 10° - Gli Organi dell'Associazione sono i seguenti:

a) Consiglio dei Promotori

b) Assemblea Generale/Ordinaria

ARTICOLO 11° - L'Assemblea Generale/Ordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio dei Promotori lo riterrà opportuno

ARTICOLO 12° - Le assemblee sono convocate mediante e-mail o con comunicazione esposta nel BLOG INTERNET dell’Associazione o con qualsiasi altro mezzo la tecnologia in futuro renderà disponibile.

 

ARTICOLO 13° - L’Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio dei Promotori o da chi ne fa le veci. Le modifiche allo statuto vengono esaminate dal Consiglio dei Promotori e devono essere approvate dalla maggioranza assoluta (la metà più uno) del numero totale dei Soci Promotori. Lo scioglimento dell’Associazione viene decisa ed approvata dai 2/3 del Consiglio dei Promotori.

ARTICOLO 14° -. Il Consiglio dei Promotori si compone di almeno 3 membri.

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere

ARTICOLO 15° - Al Presidente del Consiglio dei Promotori spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, inclusa la firma e rappresentanza legale dell’Associazione in giudizio e di fronte a terzi. In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio dei Promotori le sue funzioni verranno prese dal Vicepresidente con firma congiunta del Tesoriere.

ARTICOLO 16° - Gli scritti e le pubblicazioni, le interviste e le dichiarazioni che riguardano l’Associazione verranno stampati, effettuati, diffusi sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei Promotori, il quale fungerà anche da Direttore responsabile delle pubblicazioni e delle trasmissioni.

Qualsiasi controversia tra Soci ed Associazione sarà affidata esclusivamente al Consiglio dei Promotori.

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